Domande frequenti

Occorre predisporre regolare lettera di assunzione, effettuare le dovute comunicazione all’INPS e agli organi competenti.
Se hai bisogno di supporto: iscriviti

Il CCNL non precisa una data del mese entro la quale corrispondere lo stipendio; pertanto, il giorno di pagamento dello stesso va concordato tra le parti. Tendenzialmente può essere stabilito entro la fine del mese o l’inizio del successivo.

I contributi si pagano in posta, in banca, online tramite QR Code o in tabaccheria tramite modello PagoPa.

No, ogni rapporto di lavoro prevede la sua posizione INPS e un unico luogo di svolgimento lavoro. In questo caso, andranno regolarizzate entrambe le posizioni, per essere coperti in caso di infortunio.

No, non è necessario chiudere e liquidare il rapporto, ma occorre effettuare una variazione all’INPS e consegnare una lettera di variazione da far firmare al lavoratore.

I permessi retribuiti si possono considerare tali sono in caso di visite mediche documentate, per incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno o ricongiungimento familiare (consulta Art. 19 CCNL) oppure per la frequenza di corsi di formazione professionale tra quelli previsti dal CCNL (consulta Art. 20 CCNL) purché coincidenti, anche parzialmente, con l’orario di lavoro.

No, le ferie devono essere necessariamente godute. A chiusura del rapporto, quelle residue andranno liquidate (consulta Art. 17 CCNL).

Tutti i lavoratori maturano 26 giorni di ferie all’anno, fermo restando che la settimana lavorativa, indipendentemente dalla distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di sei giorni lavorativi, da lunedì a sabato (consulta Art. 17 CCNL)

È necessario effettuare le dovute comunicazioni all’INAIL e alla Pubblica Sicurezza entro 48 ore dal ricevimento del certificato d’infortunio (consulta Art. 29 CCNL).
Se hai bisogno di supporto: iscriviti

Gli scatti di anzianità maturano ogni due anni di effettivo lavoro per un massimo di sette (consulta Art. 37 CCNL).

No, il TFR può essere corrisposto a chiusura del rapporto di lavoro o annualmente nella misura massima del 70% del dovuto, solo se richiesto dalla lavoratrice (consulta Art. 41 CCNL).

No, la tredicesima deve essere pagata in un’unica soluzione nel mese di dicembre e prima di Natale (consulta Art. 39 CCNL).

Sì, il rapporto di lavoro può essere chiuso in qualsiasi giorno del mese, anche senza motivazione specifica, purché il lavoratore sia effettivamente in servizio al momento in cui viene consegnata la lettera di licenziamento (sono pertanto esclusi casi di malattia, ferie, maternità, infortunio, ecc). Occorre predisporre una lettera di licenziamento, dando il giusto preavviso, che potrà essere lavorato o retribuito, come previsto da CCNL del settore domestico (consulta Art. 40 CCNL).

Un soggetto è considerato non autosufficiente quando non è in grado di eseguire tutte o alcune attività essenziali della vita quotidiana: deambulare, lavarsi, vestirsi, alimentarsi.

I datori di lavoro domestico sono esclusi dall’incentivo legato all’assunzione di persone beneficiarie del RdC, previsto dalla legge di Bilancio. In caso di loro assunzione, dovranno quindi procedere al versamento dei contributi previdenziali, come previsto dal CCNL.