Diritto alle ferie: un obbligo da gestire correttamente

Le ferie servono al lavoratore per recuperare le energie per il lavoro svolto durante l’anno.

L’art. 36 della Carta costituzionale italiana sancisce, infatti, che il lavoratore deve godere di un periodo di ferie retribuite annuali irrinunciabili al fine di consentirgli il recupero delle energie psico-fisiche e per curare la propria vita sociale e familiare.

Riassumiamo la disciplina delle ferie indicata all’articolo 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del lavoro domestico:

  • ogni lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per ogni anno di servizio prestato con lo stesso datore di lavoro.
  • In caso di retribuzione mensile spetterà la normale retribuzione per intero, mentre con retribuzione ad ore lavorate la retribuzione sarà ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.
  • Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, salvo possibile diverso accordo con il lavoratore, da giugno a settembre.
  • Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma dell’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, un periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito dalla relativa indennità, e non può essere, neanche parzialmente, monetizzato in busta paga, salvo il caso previsto al comma 8.
  • Le ferie normalmente sono da godere in maniera continuativa. É possibile frazionarle in non più di due periodi all’anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, salvo il caso previsto al comma 8, deve aver luogo per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
  • Per ciascuna giornata spetta una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
  • Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.
  • Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con l’accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio, anche in deroga a quanto previsto al comma 4.
  • In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d’inizio del godimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.
  • Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio.
  • Il godimento delle ferie non interrompe la maturazione di tutti gli istituti contrattuali.
  • L’eventuale patologia contratta dal lavoratore durante il periodo feriale che determini il ricovero ospedaliero, laddove debitamente certificata, interrompe il godimento delle ferie per l’intera sua durata.

Chiarimento: la settimana lavorativa –quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale– è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.

Precisazione: ferie e malattia sono entrambe diritti riconosciuti al lavoratore, ma con finalità completamente opposte:

  • Le ferie servono al lavoratore per recuperare le energie.
  • La malattia invece consente al lavoratore di rimettersi da un’alterazione dello stato di salute che rende impossibile svolgere l’attività lavorativa

Proprio per questa diversità, ferie e malattia sono incompatibili tra di loro e non possono coesistere in contemporanea né, tantomeno, in sostituzione uno per l’altro nei medesimi giorni.

Quindi, la regola generale è che la malattia interrompe le ferie.