Il DPCM 28 marzo 2022, in tema di protezione temporanea, autorizza i cittadini ucraini che hanno presentato la domanda di emersione in forza del 1° comma dell’art.103 decreto-legge n.34/2020 (convertito con modificazioni nella legge 17/7/2020 n.77) e che, nonostante il tempo trascorso dalla stessa sono ancora in attesa di definizione del procedimento e del rilascio del permesso di soggiorno, a uscire e fare rientro nel territorio nazionale solo per prestare soccorso ai propri familiari in fuga dalla guerra.
Gli ucraini presenti in Italia con permesso di soggiorno, già rilasciato dalla Questura sulla base della richiesta di protezione temporanea perché fuggiti dalla guerra, possono essere assunti da subito come lavoratori domestici.