Dal 13 agosto 2022 sono entrate in vigore le nuove disposizioni del Decreto Legislativo 27/6/2022 n.104 (c.d. Decreto Trasparenza) con cui vengono recepite le novità della Direttiva UE n. 2019/1152, in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili.
Per raggiungere tali obiettivi, il Legislatore ha introdotto nuovi obblighi di informazione e comunicazione a carico del datore di lavoro per l’instaurazione dei rapporti di lavoro subordinati. A detti obblighi è tenuto anche il datore di lavoro domestico con le eccezioni previste nel decreto agli articoli 10 (Transizione a forme di lavoro più prevedibili, sicure e stabili) e 11 (Formazione obbligatoria).
Le disposizioni si applicano ai nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, compreso il tempo parziale, e anche a quelli già in corso alla data del 1° agosto scorso. Per quest’ultimi il datore di lavoro, su richiesta scritta del lavoratore, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare le informazioni entro 60 giorni.
Due le buone notizie per i datori di lavoro sul fronte adempimenti: la prima concerne la precisazione dell’INL (Ispettorato Nazionale Lavoro) secondo la quale sarà possibile nel dettaglio fare richiamo al CCNL (Contratto Nazionale di Lavoro) applicato; la seconda riguarda i dipendenti già in servizio al 1° agosto che, ove non ne facciano formale richiesta, non fanno scattare alcun obbligo in quanto dimostrano di non essere interessati o di essere già venuti a conoscenza delle informazioni.
Per i lavoratori assunti dal 13 agosto 2022, i datori di lavoro domestico dovranno ottemperare ai nuovi obblighi informativi continuando a consegnare al lavoratore il contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione) redatto per iscritto, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero prima dell’inizio della prestazione lavorativa completo di ogni informazione prevista dalla legge.
Qualora le sopraelencate informazioni non fossero contenute nel predetto documento, il datore di lavoro dovrà fornire in forma scritta apposito documento contenente tutte le specifiche entro il termine di sette giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.
L’importante sarà conservare l’avvenuta notifica per cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro e, si consiglia vivamente, la restituzione del documento “per ricevuta”.
La violazione degli obblighi previsti nel decreto di cui sopra comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni lavoratore interessato, da 250 a 1.500 euro, a seguito di avvenuto accertamento ispettivo.
Da non dimenticare, fra l’altro, al momento dell’instaurazione del rapporto anche l’informativa da rendere al lavoratore in merito alla sicurezza e trattamento dei dati in materia di privacy.
Per la soluzione di ogni problema relativo all’applicazione delle norme contenute nel citato decreto gli uffici di Nuova Collaborazione sono a completa disposizione degli associati.