Con il D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020, è stata prevista la possibilità:
• per il datore di lavoro italiano o straniero di sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020;
• per gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, di chiedere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi.
I cittadini stranieri interessati all’emersione devono essere stati foto-segnalati prima dell’8 marzo 2020, ovvero devono aver soggiornato in Italia prima di quella data, con riferimento alle istanze presentate esclusivamente con modalità informatiche dal 1° giugno al 15 agosto 2020.
Tra i settori interessati rientrano anche l’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza e il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
L’Inps, con la circolare n. 72 del 21 giugno, illustra le modalità di valorizzazione del contributo forfettario versato dai datori che hanno presentato istanza di emersione del lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 del succitato Decreto Legge.
Per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito deve essere:
• non inferiore a 20.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito;
• 27.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi.
Nella procedura è previsto altresì che, per l’emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari o stranieri già instaurati prima della istanza di regolarizzazione, il datore di lavoro paghi un contributo forfettario per le somme dovute a titolo di sanatoria retributiva, contributiva e fiscale, pari ad € 52,00 mentre la parte del contributo forfettario destinato alle gestioni previdenziali assicurative è di € 261 per i settori dell’assistenza alla persona e del lavoro domestico.
Il processo di accoglimento della domanda di emersione avverrà a livello centrale a conclusione dei controlli relativi al procedimento di emersione.
In caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione non si procede alla restituzione del contributo forfettario, ma vengono restituiti gli importi versati per un numero di mensilità eccedenti rispetto a quelle previste dalla normativa di riferimento, sia nelle ipotesi di accoglimento delle istanze di emersione sia nelle ipotesi di esito di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa.