Informazioni per l’assunzione tramite Decreto Flussi

Requisiti e condizioni necessarie

Grazie per l’interesse nel nostro servizio di supporto all’assunzione di personale tramite Decreto Flussi. Di seguito riportiamo i requisiti e le condizioni essenziali per procedere con questa modalità di assunzione attraverso Nuova Collaborazione.

Per il datore di lavoro

  1. Adesione e servizi
    • Quota associativa a Nuova Collaborazione
    • Servizio Buste Paga e PagoPA
    • Costo pratica Decreto Flussi: la gestione della pratica comporta un costo aggiuntivo di €100.
  2. Documentazione identificativa:
    • Documento d’identità.
    • Codice fiscale.
    • Conferma del possesso di SPID o CIE attivata (necessario per l’accesso all’identità digitale).
  3. Indirizzo PEC personale registrato su INAD e Firma Digitale
    • Indirizzo PEC: è necessario dotarsi di un indirizzo PEC e registrarlo nella banca dati INAD accessibile tramite SPID o CIE, per poter ricevere le comunicazioni e avviare la pratica.
    • Firma Digitale: è richiesta una firma digitale o una firma elettronica qualificata per la sottoscrizione dei contratti di soggiorno.
  4. Documentazione reddituale:
    • Ultima dichiarazione dei redditi o CU (con eventuali redditi esenti).
      • Imponibile minimo richiesto: €20.000 per singoli o €27.000 per famiglie anagrafiche con più conviventi.
      • In caso di reddito inferiore, è possibile includere nel calcolo i redditi di coniuge e parenti fino al secondo grado anche se non conviventi, nonché eventuali redditi esenti come l’assegno di invalidità.
    • Esenzione dal Requisito Reddituale: Per i datori di lavoro con patologie o disabilità che limitano l’autosufficienza e richiedono assistenza, il requisito reddituale non è applicabile.
    • Documentazione per assunzione di persona invalida o over 80: è necessario fornire la documentazione attestante la disabilità o, nel caso di grandi anziani (over 80), la prova dell’età anagrafica. Per datori di lavoro over 80, è richiesto il documento d’identità della persona assistita, se diversa dal datore di lavoro.
  5. Informazioni sui collaboratori domestici esistenti:
    • Elenco dei collaboratori già assunti presso il datore.
  6. Numero di istanze ammesse:
    • Per il 2025, ogni datore di lavoro può presentare fino a tre richieste di nulla osta al lavoro.
  7. Dettagli contrattuali:
    • Ore settimanali, livello di inquadramento, e specifiche del regime di convivenza.
    • Minimi orari:
      • Non conviventi: minimo 20 ore settimanali.
      • Conviventi: 54 ore.
      • Conviventi part-time: 30 ore.
    • Per il settore dell’assistenza familiare, l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato dovrà indicare la retribuzione prevista dal CCNL di settore (lavoro domestico) e non dovrà essere inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale, che per l’anno 2024 è pari a 534,41 euro mensili.
    • I lavoratori stranieri assunti per assistenza familiare o socio-sanitaria, limitatamente ai primi dodici mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, possono esercitare esclusivamente l’attività lavorativa per la quale sono stati assunti.
    • I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi del rapporto di lavoro sono soggetti all’autorizzazione preliminare degli Ispettorati territoriali del lavoro.
  8. Dati sulla sistemazione alloggiativa del lavoratore tramite indicazione del catasto.

Per il lavoratore

  1. Documentazione identificativa:
    • Passaporto completo.
    • Codice fiscale, se già disponibile.
    • Indirizzo di residenza estero.
  2. Informazioni sulla sistemazione alloggiativa:
    • Indirizzo della residenza italiana (se non convivente) e certificato di idoneità alloggiativa da richiedere al comune di appartenenza oppure la ricevuta di richiesta dello stesso.
  3. Contatti:
    • Indirizzo e-mail e numero di telefono.

Passaggi successivi per la domanda

  1. Autodichiarazioni necessarie:
    • Dichiarazione sull’assenza di altri nulla osta nei tre anni precedenti o, in caso contrario, sul rispetto del contratto di soggiorno (art. 22, comma 2-bis, TUI).
    • Dichiarazione di non essere a conoscenza di indagini o condanne pendenti riguardanti la sicurezza o dignità dei lavoratori, compresi reati specifici indicati dal Testo Unico Immigrazione.
    • Assenza di sanzioni amministrative per impiego di manodopera clandestina negli ultimi due anni.
    • Dichiarazione delle esigenze familiari sottostanti alla richiesta del nulla osta.
    • Dichiarazione di non aver presentato richiesta simile presso altre organizzazioni datoriali.
  2. Autodichiarazioni aggiuntive per over 80 o persone con handicap:
    • Dichiarazione che la richiesta è per l’assistenza personale o di un familiare (coniuge, parente o affine fino al secondo grado).
    • Dichiarazione di non essere coniuge né parente o affine fino al terzo grado del lavoratore.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 22, comma 2-bis del T.U.I., come modificato dal decreto legge n. 145/2024, la verifica preventiva presso il centro per l’impiego competente riguardo all’indisponibilità di un lavoratore già presente nel territorio nazionale si considera effettuata con esito negativo se il centro non comunica la disponibilità di lavoratori entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro. Questa verifica deve essere eseguita inviando una richiesta di personale al Centro per l’Impiego competente, utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ALL. 1), che può trovare cliccando qui.

Una volta completate le autodichiarazioni, Nuova Collaborazione procederà con il caricamento della domanda, che dovrà essere effettuata entro il 30 novembre.

Le ricordiamo che i nostri uffici sono a disposizione per rispondere a eventuali domande e per assisterla nell’avvio della procedura. Clicchi qui per contattare la sua sede di fiducia.

Cordialmente,
Nuova Collaborazione