LA TREDICESIMA MENSILITÀ DEI LAVORATORI DOMESTICI

Viene comunemente chiamata “tredicesima” la mensilità aggiuntiva del periodo natalizio, cioè la c.d. retribuzione differita da erogare in dicembre o in un periodo successivo a quello della sua effettiva maturazione (es. fine rapporto di lavoro).
Viene calcolata in ratei mensili maturabili nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno.
In Italia la tredicesima è un diritto a favore di tutti i lavoratori dipendenti stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1960, n. 1070.
La sua puntuale applicazione nel rapporto di lavoro domestico trova riferimento nel CCNL in vigore all’art. 39 – Tredicesima mensilità:

  1. In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio, così come chiarito nelle note a verbale apposte in calce al presente contratto.
  2. Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
  3. La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.