La Commissione Tributaria Provinciale del
Piemonte, con la sentenza n. 633 del 24 maggio 2022, ha stabilito che, per
dedurre le spese sostenute per l’assistenza specifica fornita in favore dei
portatori di handicap, occorre che la prestazione sia resa da personale
qualificato.
Il fatto
A seguito del controllo della
dichiarazione dei redditi, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate piemontese, con
specifica notifica e cartella di pagamento al contribuente, recuperava quanto
dedotto per spese mediche e di assistenza a portatori di handicap.
Il contribuente ricorreva presentando la
documentazione di spesa relativa ai collaboratori domestici cui erano state
corrisposti gli importi dichiarati asserendo che, secondo il disposto normativo
(ex art. 32 legge 104/1992 ed articolo 10, comma 1, lettera b Tuir), non fosse
richiesta alcuna specializzazione o professionalità.
L’Agenzia sottolineava che l’assistenza,
il cui costo era stato dedotto dal contribuente in dichiarazione, non atteneva
alle prestazioni rese da personale qualificato, bensì a quelle rese da
collaboratori familiari-colf, privi di formazione professionale specifica.
E’ l’articolo 10 del Testo Unico sulle Imposte
dei Redditi a fare riferimento alle spese sostenute per assistenza “specifica”,
ponendo l’accento sulla “tipicità” della prestazione che deve essere
intesa come prestazione “professionale”, così come meglio specificata
nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi.
Infatti, se il legislatore avesse voluto
far rientrare nella deducibilità tutte le mansioni comprese, quindi, quelle
fornite da una collaboratrice domestica, non sarebbe stato necessario
puntualizzare la specificità dell’assistenza che si differenzia dalla generica
prestazione di accudimento della persona tramite “badanti”, per cui
opera il beneficio generico della detrazione fiscale entro determinati limiti
di reddito.
La sentenza dei
giudici
Risulta mancante, nel caso di specie, la
documentazione del requisito relativo alla “specificità”
dell’assistenza e, spiegano i giudici, quanto previsto dall’articolo 10, comma
1 Tuir, non può ritenersi riferita alle prestazioni fornite da un qualsiasi
operatore dei servizi alla persona (cd. badante) se dedicate ad una specifica
persona disabile “non autosufficiente”, risultante da certificazione
medica.
In definitiva, la “specificità”
deve ritenersi riferita alla qualificazione dei prestatori dei servizi in favore
dell’assistito e non all’esclusività della prestazione in favore del disabile.
Pertanto, la detrazione dall’imposta lorda
delle spese mediche e di assistenza sostenute per gli addetti all’assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, non è consentita se l’assistente domestico non possiede la
professionalità idonea ad assistere il soggetto diversamente abile.