La nevrosi d’ansia derivante dallo stress subito, ad esempio, per le eccessive ore di lavoro straordinario assieme alla patologia psichica dovuta alle vessazioni subite da parte del datore di lavoro è indennizzabile dall’INAIL anche se diversa da quelle comprese nelle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 (Testo Unico per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e da quelle causate da una lavorazione specifica o da un agente patogeno già indicato nelle stesse tabelle.
Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 11/10/2022 n.29515, ferma restando la necessità di provare che le patologie in questione siano direttamente connesse con il lavoro.
Il principio statuito dalla Suprema Corte può considerarsi in linea con le norme previste dal Contratto Collettivo sulla disciplina del lavoro domestico.