Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro domestico siglato dalle parti sociali l’8 settembre scorso ha introdotto un’ulteriore garanzia per il lavoratore in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte del datore di lavoro/assistito.
In particolare: i familiari coabitanti, i coniugi, le persone unite da unione civile o da stabile convivenza di fatto ai sensi della legge numero 76/2016 e successive modificazioni e integrazioni, il cui stato familiare sia comprovato da certificato storico anagrafico, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati dal lavoratore.
Il soggetto obbligato in solido – precisa il CCNL – risponde, però, soltanto entro i limiti della durata temporale risultante dal predetto certificato storico.